La morte di una persona in conseguenza di un fatto illecito (art. 2043 c.c.), per esempio a causa di un sinistro stradale, un infortunio sul lavoro o malpractice medica, determina conseguenze giuridicamente rilevanti anche per i prossimi congiunti del danneggiato, in quanto evento traumatico capace di ingenerare profonde sofferenze e alterazioni delle proprie abitudini quotidiane.
La dottrina e la giurisprudenza, valorizzando il legame esistente tra il defunto ed i suoi prossimi congiunti, hanno elaborato il concetto di danno da perdita del rapporto parentale, consentendo a questi soggetti di richiedere nei confronti del danneggiante e del civilmente responsabile il risarcimento del danno subito per effetto di tale evento traumatico.
Presupposti e natura del danno da perdita del rapporto parentale
Il danno da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) derivante dalla lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29, 30 della Costituzione (Cass. sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828).
Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto.
Secondo la Suprema Corte, il danno da perdita del rapporto parentale consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. Civ, sez. III, ord. 13 aprile 2018, n. 9196).
Quali sono i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento
Nel delineare la cerchia dei legittimati che possono agire in giudizio per il risarcimento del danno da morte del congiunto/familiare, la giurisprudenza ha fatto costante riferimento ai “prossimi congiunti”.
Ma chi sono esattamente i prossimi congiunti?
Inizialmente sono stati identificati esclusivamente nei componenti della famiglia c.d. “nucleare”, mentre per tutti gli altri parenti ed affini (ad esempio nonni, nipoti, cognati, cugini, etc.) la legittimazione ad agire è stata riconosciuta solo se -oltre all’esistenza del rapporto di parentela- concorrano ulteriori circostanze per poter affermare che la perdita del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale.
Di recente la giurisprudenza ha esteso il diritto alla riparazione del pregiudizio in questione anche ad altri soggetti (si pensi, ad esempio, al convivente more uxorio o anche al partner dello stesso sesso) purché si dimostri, sul piano più prettamente probatorio, di aver subito uno sconvolgimento affettivo-relazionale causalmente riconducibile all’evento dannoso.
Recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto il danno da lesione parentale anche nei confronti del concepito, ossia del figlio concepito ma non ancora nato al momento del sinistro, in quanto tale forma di danno si configura “in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall’inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente”. (Cass. Civ., 14.02.2023, n. 4571),
Inizialmente la giurisprudenza richiedeva il requisito minimo della convivenza con il defunto, salvo poi ampliare la tutela anche a soggetti non necessariamente conviventi, affermando più recentemente che il danno da perdita del rapporto parentale non va necessariamente circoscritto a coloro che sono familiari conviventi con il defunto, in quanto il requisito della coabitazione, sebbene “utile”, insieme ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del rapporto affettivo, non costituisce, di per sé, l’elemento caratterizzante dei rapporti costanti di affetto e di solidarietà (Cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. VI-3, ord. 24 marzo 2021, n. 8218).
Infatti il legame parentale, se da un lato può giustificare un “meccanismo presuntivo” utilizzabile per apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno attraverso “il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale” o del rapporto di convivenza in essere, dall’altro è soggetto alla necessità di dover dimostrare la qualità dei rapporti nella reale e concreta dimensione affettiva e/o esistenziale (Cass. sez. III, sent. 11 novembre 2019, n. 28989).
Tipologia di danni risarcibili e onere della prova
I danni risarcibili per la morte di un proprio familiare o di un congiunto sono molteplici.
A fronte della morte o di una gravissima menomazione dell’integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai prossimi congiunti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto (Cass. Civ., Sezione 3 Civile, |Sentenza 30 agosto 2022 n. 25541).
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell’impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l’intera esistenza del soggetto che l’ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell’11 novembre 2019).
La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del principio della “onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria (Corte di Cassazione, civ., civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21084).
In termini generali e riassuntivi si può dunque affermare che in caso di evento morte di un proprio familiare spetta ai prossimi congiunti sia il risarcimento dei danni non patrimoniali (c.d. danno da perdita parentale), nelle sue diverse componenti (morale, esistenziale, biologico), che il risarcimento dei danni patrimoniali, nella duplice veste del danno emergente (ad esempio le spese sanitarie sostenute per la cura del familiare, le spese funebri), e del lucro cessante, ossia la perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari (c.d. danno patrimoniale riflesso, di si dirà in seguito nel paragrafo appositamente dedicato).
Quanto alla prova del danno da perdita parentale, spetta alla vittima dell’illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, non potendo tale forma di danno essere riconosciuto soltanto sulla base del semplice rapporto di parentela.
La giurisprudenza, invero, richiede che il prossimo congiunto dimostri non solo l’effettiva esistenza dell’attualità del legame affettivo con la vittima, ma anche la stabilità del rapporto e la qualità ed intensità della lesione derivante dal fatto illecito (Cass. Ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. 19 agosto 2003, n. 12124; Cass. civ., sez. III, sent. 19 febbraio 2007, n. 3758; Cass. civ., sent. 11 gennaio 2006, n. 212; Cass. civ., sent. 13 maggio 2011, n. 105279).
La dimostrazione del danno in parola deve mirare a dimostrare tutti gli aspetti sopra esaminati e perciò deve consentire di desumere l’attualità del legame affettivo tra il parente e la vittima, la sua importanza e la sua non occasionalità, anche al di fuori del nucleo familiare in senso stretto.
L’allegazione a tal fine necessaria può essere fornita anche con testimoni o a mezzo di presunzioni ma deve essere ben circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto (V. Cass. civ., sez. III, sent. 3 ottobre 2013, n. 22585; Cass. civ., sez. III, sent. 25 settembre 2012, n. 16255).
Tuttavia, nel caso di morte di un prossimo congiunto (come coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento pressoché unanime della Corte di Cassazione quello secondo cui l’esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e di norma connaturale all’essere umano (Cass. Civ., sez. III, 30 agosto 2022| n. 25541; Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell’11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016).
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI – 3 n. 3767 del 15 febbraio 2018).
I criteri di liquidazione del danno da perdita parentale
Trattandosi di danno non patrimoniale, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è rimesso ad una valutazione equitativa ex. art. 1226 c.c., secondo criteri che devono tener conto dell’effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto.
Le circostanze che devono essere valutate dal Giudice nel caso concreto riguardano, ad esempio, l’intensità del vincolo familiare, la gravità del fatto, l’entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d’animo, l’età della vittima e dei congiunti all’epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 17 gennaio 2018, n. 907).
Ai fini della liquidazione del danno, la giurisprudenza si divide sull’utilizzo delle tabelle milanesi o di quelle romane.
Entrambe offrono un valido riferimento per una uniforme valutazione di base del danno, fermo restando il principio -consolidato in giurisprudenza- secondo cui il danno deve sempre essere personalizzato, cioè calcolato prendendo in considerazione le peculiarità del caso concreto.
Le tabelle del Tribunale di Roma si fondano sul punto variabile.
In sostanza, posto un valore economico base, il risarcimento viene calcolato moltiplicando il valore base per una serie di punti, in base alla presenza o meno di determinati requisiti quali:
- la relazione di parentela con il defunto (il punteggio sarà più alto per i componenti della famiglia nucleare per poi scemare man mano che ci si allontana dal nucleo),
- l’età della vittima (il punteggio è inversamente proporzionale all’aumentare dell’età),
- l’età del congiunto (anche in questo caso il valore diminuisce con l’aumentare dell’età),
- la situazione di convivenza e alla composizione del nucleo familiare (minore è il numero dei familiari conviventi che possono prestare assistenza al danneggiato più grave si presume la perdita; Il caso ovviamente più grave è che il danneggiato resti solo).
Le tabelle del Tribunale di Milano utilizzavano inizialmente il criterio di un valore prestabilito, tra un minimo ed un massimo per le diverse ipotesi risarcitorie, garantendo un’adeguata personalizzazione attraverso la “forbice” dei due importi (minimo e massimo).
Tuttavia, poiché recentemente la Corte di Cassazione ha espresso preferenza per un sistema a punti (come quello romano), in quanto garantirebbe una maggiore linearità del quantum risarcito in situazioni sostanzialmente analoghe (Cass. civ., sez. III, sent. 10 novembre 2021, n. 33005), dal 2022 il Tribunale di Milano ha adottato un sistema integrato a punti.
Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti secondo vari criteri di calcolo che tengono conto delle peculiarità del caso concreto (ad esempio età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, qualità ed intensità della relazione affettiva).
Per quanto riguarda i genitori/figli/coniuge ed assimilati, i valori monetari aggiornati all’1.1.2024 variano da un risarcimento minimo di € 195.551,59 fino ad un massimo di € 391.103,18.
Mentre in caso di fratelli/nipoti gli importi variano da un minimo di € 28.301,23 fino ad un massimo di € 169.830,60.
Il danno patrimoniale
Un’ulteriore forma di danno liquidabile in caso di morte o di gravi lesioni del prossimo congiunto è il danno patrimoniale c.d. riflesso.
Senza voler entrare della tematica del danno riflesso o di rimbalzo, in questa sede è solo opportuno accennare come, in generale, il danno riflesso indica il danno che deriva da qualsiasi lesione di interessi meritevoli di tutela giuridica (illecito plurioffensivo) di cui possono essere titolari soggetti diversi dalla vittima primaria, i quali si trovano in un significativo rapporto con essa e per questo vengono definiti vittime secondarie.
Il danno riflesso può essere non patrimoniale, come nel caso del danno da lesione del rapporto parentale (di cui si è detto sopra), del danno da nascita indesiderata e del danno da lesione della capacità sessuale e della capacità di procreare, oppure può essere anche di tipo patrimoniale.
I danni patrimoniali sono quelli previsti dall’art. 1223 c.c. e comprendono il “danno emergente” ed il “lucro cessante”, purché siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
In caso di morte del familiare dovuta ad illecito (sinistro stradale, infortunio sul lavoro, malpractice sanitaria, ecc.), è liquidabile ai prossimi congiunti sia il danno emergente, costituito dalle perdite economiche e dagli esborsi effettuati (ad esempio le spese funebri, sanitarie, ecc.), che il lucro cessante, ossia quello che consegue alla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari.
Tra i danni patrimoniali c.d. “riflessi” vi è dunque sia quello subito dal congiunto o convivente more uxorio (vittima secondaria o di rilesso) a causa della perdita delle contribuzioni che riceveva e avrebbe potuto ancora ricevere dalla vittima primaria, sia il danno economico causato dalle spese di assistenza sostenute dai familiari (vittime secondarie) per curare la vittima primaria durante la sua degenza e convalescenza, o il danno subito dal coniuge che ha dovuto abbandonare il proprio lavoro per assistere la vittima primaria di lesioni personali.
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale “riflesso” non è tuttavia automatico, ma richiede l’accertamento che i prossimi congiunti siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro (Cass. Civ., sez. III, 3 novembre 1995 N. 11453).
La corte di Cassazione ha riconosciuto tale forma di danno patrimoniale non solo nel caso classico di attività da lavoro dipendente con reddito accertato, ma anche nel caso in cui il defunto avesse appena intrapreso un’attività professionale remunerata (Cass. Civ., sez. III, 27 giugno 2007 N. 14845), e persino nel caso di una casalinga, in virtù della perdita delle prestazioni attinenti alla cura e assistenza dalla stessa fornita, attività che, sia pure non produttive di reddito, sono comunque economicamente valutabili, facendo riferimento al triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 dicembre 2012, n. 22909).
E’ principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui nella liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita del congiunto va tenuto conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della sua attività, da valutare con un apprezzamento anticipato e seguendo il criterio dell’id quod plerumque accidit (Cass. Civ., sez. III, 19/02/2007, n. 3758; Cass. VI, 04/05/2016, n. 8896).
In linea generale, il danno patrimoniale da morte del congiunto viene calcolato prendendo come base di riferimento l’ultimo reddito annuo goduto dal familiare deceduto ed effettuando un calcolo abbastanza complesso, che può essere sintetizzato in questi termini:
- Per prima cosa si deve accertare il reddito netto annuo del defunto, tenendo conto anche dei presumibili incrementi futuri (cfr. Cass. III, 19/02/2007, n. 3758; Cass. VI, 04/05/2016, n. 8896).
- si deve poi verificare quanta parte di tale reddito fosse destinata dalla vittima a sé stesso (cd. “quota sibi” o personale)
- Capitalizzare la quota di reddito così accertata (reddito annuo meno quota personale) in base ad un coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie.
Va infine ricordato che secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la pensione di reversibilità non incide sul calcolo del danno patrimoniale, e quindi è consentito il cumulo tra il danno patrimoniale e la pensione di reversibilità: “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”. (Cass. SS.UU., 22/05/2018, n. 12564).
Conclusioni e consigli utili
La morte di una persona cara è un evento che porta con sé un dolore immenso e, in molte situazioni, una serie di difficoltà pratiche e legali.
Se la morte è causata da responsabilità di terzi (incidenti, errori medici, ecc.) è fondamentale far valere i propri diritti nelle sedi preposte per ottenere il giusto risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Tuttavia, il percorso legale può risultare complesso e stressante, richiedendo esperienza e competenza per navigare tra le varie fasi e ottenere il risultato desiderato.
Per affrontare al meglio questa difficile situazione e assicurarsi che i propri diritti vengano tutelati, è fondamentale rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto civile ed in risarcimento danni.
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