La lettera di intenti: natura, effetti giuridici e applicazioni pratiche nel diritto commerciale italiano

Tabella dei Contenuti

La lettera di intenti (spesso indicata con l’acronimo LOI, dall’inglese Letter of Intent, e talvolta assimilata al Memorandum of Understanding o “Head of Agreement”) è un documento utilizzato soprattutto nelle trattative commerciali per mettere per iscritto alcune decisioni preliminari e regolare lo svolgimento delle negoziazioni (Lisi, Le lettere d’intenti, in Diritto.it).

In altre parole, si tratta di un accordo di carattere precontrattuale, in cui le parti manifestano il reciproco interesse a proseguire le trattative e fissano i punti finora concordati, senza però impegnarsi ancora in un vincolo contrattuale definitivo (Trib. Milano, 10 maggio 2006).

Lo scopo pratico della lettera di intenti è di formalizzare l’avanzamento delle trattative e creare un quadro di fiducia reciproca: dichiarando per iscritto le intenzioni comuni, le parti cercano di assicurarsi maggiore certezza e serietà nel prosieguo delle negoziazioni (Lisi, op. cit.).

Si pensi ad esempio a due società che intendono realizzare un’operazione commerciale complessa (come un’acquisizione societaria o una joint venture): prima di investire tempo e risorse in una due diligence e nella stesura dettagliata di un contratto, possono sottoscrivere una lettera di intenti che riassuma gli elementi chiave dell’accordo ipotizzato e le regole base della futura contrattazione.

Definizione e natura giuridica della lettera di intenti

Dal punto di vista giuridico, la lettera di intenti è un atto preparatorio privo di una disciplina specifica nel codice civile, nato dalla prassi commerciale e riconosciuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. In termini sostanziali, essa si colloca nella fase delle trattative precontrattuali: serve a documentare l’intesa raggiunta su alcuni punti della futura operazione, pur restando inteso che altre condizioni rimangono da negoziare e che le parti non sono ancora vincolate alla conclusione del contratto finale (Trib. Milano, 10 maggio 2006).

Come affermato dalla Cassazione, utilizzare l’espressione “lettera di intenti” in un documento denota proprio la volontà di descrivere i propositi comuni durante la fase delle trattative, prima di un eventuale contratto futuro, senza assumere alcun obbligo definitivo in capo ai sottoscrittori (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 1998, n. 4853).

È importante sottolineare che, secondo il diritto italiano, affinché vi sia un vero vincolo contrattuale è necessario che le parti abbiano raggiunto un accordo su tutti gli elementi essenziali dell’affare (Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2006, n. 7273). Se invece rimangono condizioni aperte e soggette a futura definizione, l’accordo parziale – pur messo per iscritto in una lettera di intenti o puntuazione – non può essere considerato un contratto perfetto, né definitivo né preliminare (Trib. Milano, 10 maggio 2006).

Di conseguenza, qualora le parti abbiano siglato un documento denominato “lettera di intenti” ma contenente già tutte le clausole essenziali e la chiara volontà di vincolarsi, i giudici potrebbero riqualificarlo come un vero contratto preliminare a prescindere dal nome attribuito (Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2006, n. 7273).

Effetti (non) vincolanti e differenze rispetto al contratto preliminare

Di regola la lettera di intenti non è vincolante. La sua funzione principale è di tracciare una cornice per le trattative e attestare l’intenzione delle parti di proseguire verso un possibile accordo, senza però vincolarle giuridicamente a stipulare tale accordo (Trib. Milano, 10 maggio 2006).

A differenza del contratto preliminare, la LOI non crea un obbligo di contrarre. Come sottolineato da Cass. civ., sez. I, 16 maggio 1998, n. 4853, la denominazione stessa di “lettera di intenti” implica l’assenza di vincolo definitivo.

Tuttavia, le parti possono inserire clausole vincolanti accessorie: ad esempio obblighi di riservatezza o di esclusiva. In tal senso, Trib. Milano, 8 settembre 2021, n. 6477 ha riconosciuto la vincolatività di tali pattuizioni, pur nel contesto di una LOI non obbligatoria.

Per chiarezza, è buona prassi inserire clausole che dichiarino espressamente la non vincolatività della LOI, salvo le disposizioni specifiche (Rancan, Trattative sfumate e responsabilità precontrattuale).

Responsabilità precontrattuale e tutela (art. 1337 c.c.)

Il fatto che la LOI non obblighi a concludere il contratto definitivo non significa che le parti possano abbandonare le trattative arbitrariamente. L’art. 1337 c.c. impone di comportarsi secondo buona fede.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19 maggio 2006, n. 11624) hanno chiarito che l’interruzione ingiustificata di trattative avanzate può comportare responsabilità precontrattuale, con obbligo di risarcire il cosiddetto interesse negativo (spese inutili e occasioni perse, ma non i guadagni attesi).

La giurisprudenza recente ribadisce:

  • Trib. Torino, 20 febbraio 2020, n. 1021: legittimo interrompere le trattative se la due diligence evidenzia criticità sostanziali;
  • Trib. Rimini, 28 gennaio 2022, n. 94: responsabilità se si recede senza giustificazione da negoziazioni già mature;
  • Trib. Vicenza, 15 marzo 2022, n. 84: obbligo risarcitorio per violazione della buona fede nelle trattative.

Funzione probatoria e interpretativa

La LOI svolge un’importante funzione probatoria: cristallizza lo stato delle trattative e può essere utilizzata per interpretare successivi contratti ex artt. 1362 ss. c.c. (Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2006, n. 7273).

Può inoltre servire in giudizio per dimostrare la serietà dell’affidamento creato o, al contrario, la legittimità della rottura per divergenze su punti essenziali (Rigato, Lettera d’intenti, Ascheri.net).

Applicazioni pratiche e prassi commerciale

La LOI è diffusa in operazioni societarie (fusioni, acquisizioni, joint venture), in contratti immobiliari complessi e nelle negoziazioni internazionali (Bontempi, Che cos’è la lettera di intenti?).

Contiene in genere:

  • descrizione preliminare dell’operazione;
  • condizioni principali (prezzo indicativo, tempistiche, clausole sospensive);
  • obblighi di riservatezza o esclusiva;
  • roadmap verso il contratto definitivo.

La prassi mostra lettere molto sintetiche e altre invece molto articolate, talvolta al limite del contratto preliminare (con conseguente rischio di riqualificazione: Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2006, n. 7273).

Consiglio pratico

Chi redige o riceve una LOI dovrebbe:

  1. Specificare espressamente che il documento non è vincolante, salvo clausole particolari;
  2. Evitare di inserire già tutti gli elementi essenziali dell’accordo, se non si intende vincolarsi;
  3. Definire con precisione le clausole vincolanti (riservatezza, esclusiva, standstill);
  4. Agire con buona fede nelle trattative, per non incorrere in responsabilità ex art. 1337 c.c.

In conclusione, la lettera di intenti è uno strumento utile a dare ordine e serietà alla fase negoziale, ma va usata con cautela. Quando ben redatta, permette di bilanciare flessibilità (assenza di vincoli prematuri) e impegno (serietà delle trattative).

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