Il licenziamento del dirigente: normativa, giustificatezza e conseguenze sanzionatorie

Tabella dei Contenuti

Normativa applicabile

Il licenziamento del dirigente si distingue profondamente da quello delle altre categorie di lavoratori subordinati (impiegati e operai), per effetto della non applicabilità della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come stabilito espressamente dall’art. 10 della stessa legge. In luogo delle tutele tipiche (giusta causa, giustificato motivo, obbligo di reintegrazione), la disciplina del rapporto dirigenziale è fondata unicamente sugli articoli 2118 e 2119 c.c., che riconoscono alle parti una maggiore libertà di recesso, anche senza necessità di specifica giustificazione.

La Corte Costituzionale ha più volte confermato la legittimità di questo regime differenziato, giustificandolo con la peculiare natura fiduciaria e le responsabilità elevate proprie della figura dirigenziale (Corte Cost. nn. 121/1972, 101/1975, 309/1992, 404/1992).

Tuttavia, alcune garanzie minime sono state estese anche al dirigente:

  • Forma scritta del licenziamento (art. 2, co. 4, L. 604/1966);
  • Divieto di licenziamento discriminatorio (art. 4 L. 604/1966).

Oltre a ciò, è stata la contrattazione collettiva a colmare il vuoto protettivo, introducendo regole che impongono la motivazione del recesso e riconoscono al dirigente un’indennità supplementare in caso di licenziamento ingiustificato.

Nozione di giustificatezza

A fronte del regime di libera recedibilità, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di “giustificatezza” del licenziamento dirigenziale, una categoria autonoma e più flessibile rispetto a quella di giusta causa o giustificato motivo, e oggi recepita anche nella contrattazione collettiva.

Secondo la Cassazione, la giustificatezza può essere fondata su «qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore» (Cass. n. 4614/2006), e la sua valutazione compete al giudice di merito (Cass. n. 33254/2021).

La giustificatezza si distingue in due filoni principali:

Giustificatezza soggettiva

Riguarda i comportamenti del dirigente che incrinano il vincolo fiduciario. È più ampia rispetto alla giusta causa, la quale implica l’impossibilità anche temporanea della prosecuzione del rapporto (Cass. n. 23031/2024). Ad esempio, è stata ritenuta sufficiente la deviazione dalle direttive aziendali o l’inadeguatezza rispetto alle aspettative professionali(Cass. n. 1424/2012).

Tale giustificatezza non esonera dal preavviso, ma solo dall’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo.

In caso di licenziamento disciplinare, si applicano le garanzie procedurali dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 7880/2007).

Giustificatezza oggettiva

Attiene a ragioni organizzative o economiche. La Cassazione ha chiarito che anche mere esigenze di riorganizzazione(non necessariamente collegate a crisi aziendale) possono costituire motivi giustificati di recesso, purché ispirate a buona fede (Cass. n. 34976/2021; n. 36955/2022).

In tali casi, è escluso l’obbligo di repêchage (Cass. n. 2895/2023), cioè di ricollocamento in altra mansione, ritenuto incompatibile con la posizione del dirigente.

Conseguenze sanzionatorie in caso di licenziamento illegittimo

In linea generale, al dirigente non si applica la tutela reintegratoria, se non in casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge:

  • Licenziamento discriminatorio (art. 4, L. 604/1966);
  • Licenziamento orale (art. 4, L. 108/1990);
  • Licenziamento per motivo illecito determinante (art. 1345 c.c.).

In tali ipotesi, ai sensi dell’art. 3 della L. 108/1990, si applica la tutela reale, con reintegrazione nel posto di lavoro.

In tutti gli altri casi, opera la tutela meramente indennitaria, di fonte contrattuale: la contrattazione collettiva prevede generalmente una indennità supplementare, determinata entro una forbice basata su criteri quali l’anzianità di servizio e, talvolta, l’età del dirigente.

Da segnalare che:

  • La violazione delle garanzie dell’art. 7 Stat. Lav. non comporta la reintegrazione, salvo specifica previsione collettiva (Cass. n. 1320/2025).
  • Non si applica il termine decadenziale di cui all’art. 32 della L. 183/2010 se si contesta solo l’ingiustificatezza e non l’invalidità del licenziamento (Cass. n. 26352/2023; n. 148/2020).

Conclusioni

Il licenziamento del dirigente si pone in una posizione intermedia tra libertà assoluta e vincolo garantistico: una disciplina ibrida che si regge su una sottile bilancia tra autonomia datoriale e giustificazione ragionevole del recesso.

In assenza di una normativa statale specifica e dettagliata, è la contrattazione collettiva – interpretata dalla giurisprudenza – a offrire le principali garanzie a tutela della parte più debole del rapporto, senza tuttavia comprimere eccessivamente la flessibilità richiesta dalla natura fiduciaria del ruolo dirigenziale.

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