Cosa succede se un datore di lavoro licenzia un dipendente senza una lettera formale scritta? È automaticamente nullo?
Non proprio. A stabilirlo è una recente sentenza del Tribunale di Catania (n. 9092/2024), che fa luce su un aspetto pratico spesso sottovalutato nella gestione dei rapporti di lavoro.
Il caso
Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato nel giugno 2023, ha impugnato il licenziamento ricevuto nel mese di aprile 2024, sostenendo che l’assenza della forma scritta avrebbe reso nullo l’atto di recesso. Di conseguenza, chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il datore di lavoro ha contestato la ricostruzione dei fatti e ha formulato anche una domanda riconvenzionale.
Cosa ha accertato il giudice
Il Tribunale ha ricostruito il contesto in cui si è verificato il licenziamento, sottolineando che:
- Il lavoratore era stato avvisato informalmente del recesso durante una riunione aziendale, avvenuta nel marzo 2024, e aveva concordato di firmare la documentazione in un momento successive;
- Era poi stato sollecitato tramite messaggio WhatsApp in data 16 aprile 2024 a firmare il “preavviso”;
- In data 15 maggio 2024, aveva ricevuto una mail aziendale che comunicava ufficialmente la cessazione del rapporto di lavoro, con allegato il modello UNILAV trasmesso al Centro per l’Impiego, in cui si indicava la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, con decorrenza dal 30 aprile 2024.
La decisione
Il Giudice ha chiarito che non si è in presenza di un licenziamento “orale” in senso tecnico, ma piuttosto di una comunicazione scritta atipica, trasmessa con strumenti digitali (messaggistica istantanea ed e-mail), che tuttavia ha raggiunto il suo scopo.
In particolare:
- La forma scritta è stata rispettata, anche se in modalità non tradizionali, tramite strumenti informatici.
- Il lavoratore era perfettamente consapevole della volontà datoriale di interrompere il rapporto di lavoro, tanto che aveva compreso il contenuto delle comunicazioni ricevute e vi aveva reagito coerentemente.
- La messa a disposizione delle energie lavorative da parte del dipendente è avvenuta tardivamente, oltre un mese dopo la ricezione del modello UNILAV, rendendo irrilevante ogni profilo risarcitorio.
Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso, negando il diritto alla reintegrazione, ma ha compensato le spese processuali per la particolarità del caso.
Cosa ci insegna questa sentenza
- La forma scritta è necessaria, ma può essere soddisfatta anche tramite strumenti digitali, purché la comunicazione sia chiara e inequivocabile.
- Il comportamento delle parti prima e dopo la comunicazione del licenziamento è essenziale per comprendere la reale dinamica del recesso.
- Il lavoratore deve agire con tempestività, se ritiene il licenziamento invalido, anche per fini risarcitori.
Un precedente utile per aziende e lavoratori
Questa pronuncia si inserisce in una tendenza giurisprudenziale che riconosce validità alle comunicazioni informatiche anche in materia lavoristica, purché garantiscano certezza, chiarezza e tracciabilità.

