Azione di riduzione, che cos’è e quando può essere esercitata

Tabella dei Contenuti

Cos’è l’azione di riduzione delle donazioni

L’azione di riduzione è un rimedio previsto dal diritto successorio per tutelare i legittimari nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte dal defunto abbiano leso la loro quota di legittima.

Questo strumento consente ai legittimari di ottenere la reintegrazione della loro quota ereditaria mediante la riduzione delle donazioni o dei lasciti testamentari eccedenti la quota disponibile.

Da chi può essere esercitata l’azione di riduzione

L’azione di riduzione può essere esercitata esclusivamente dai legittimari, ovvero da coloro che la legge tutela riservando loro una quota di eredità, indipendentemente dalle volontà espresse dal defunto.

I legittimari sono:

  • Il coniuge superstite;
  • I figli (naturali, legittimi o adottivi);
  • Gli ascendenti (genitori) in assenza di figli.

Questi soggetti possono agire nei confronti dei beneficiari di donazioni o legati testamentari qualora ritengano che la loro quota di legittima sia stata lesa.

Quando può essere esercitata l’azione di riduzione

L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo l’apertura della successione, ovvero alla morte del de cuius. Infatti, fino a quel momento, non si può sapere con certezza se le donazioni fatte in vita abbiano leso la quota di legittima.

L’azione può essere promossa in presenza delle seguenti condizioni:

  • L’esistenza di una lesione della quota di legittima;
  • L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, nel caso in cui l’erede voglia impugnare disposizioni testamentarie o donazioni fatte dal defunto.

Come si determina il patrimonio del de cuius

Per stabilire se vi sia stata una lesione della quota di legittima e calcolare le eventuali riduzioni, è necessario determinare la massa ereditaria su cui operare il calcolo. Questo avviene seguendo questi passaggi:

  1. Inventario del patrimonio ereditario: si procede a una valutazione di tutti i beni lasciati dal defunto al momento della morte.
  2. Somma delle donazioni effettuate in vita: vengono aggiunte al patrimonio ereditario tutte le donazioni fatte dal de cuius, in base al principio della riunione fittizia.
  3. Detrazione dei debiti: dal valore complessivo si sottraggono i debiti lasciati dal defunto, poiché la quota di legittima si calcola sul netto.
  4. Determinazione della quota disponibile e della quota di legittima: si calcola la parte del patrimonio che può essere liberamente devoluta dal de cuius (quota disponibile) e quella riservata ai legittimari (quota di legittima).

Solo dopo questi calcoli è possibile verificare se le disposizioni testamentarie o le donazioni abbiano ecceduto la quota disponibile, rendendo necessaria l’azione di riduzione.

Termini per l’azione di riduzione delle donazioni

Secondo l’art. 564 del Codice Civile, le donazioni possono essere oggetto di riduzione solo se, una volta effettuata la riunione fittizia, la quota di legittima risulta lesa. Tuttavia, l’art. 561 c.c. stabilisce che le donazioni soggette a riduzione si considerano intangibili decorsi venti anni dalla loro trascrizione nei registri immobiliari.

Ciò significa che le donazioni immobiliari non possono più essere impugnate per riduzione una volta decorso tale termine, salvo che il legittimario abbia trascritto la propria domanda giudiziale di riduzione prima della scadenza del ventennio.

Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione di riduzione, l’art. 2946 c.c. prevede un termine decennale dalla data di apertura della successione. Questo significa che il legittimario ha 10 anni di tempo dalla morte del de cuius per agire in giudizio e ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti in merito all’azione di riduzione:

  • Cassazione Civile, Sez. II, Sent. n. 23278/2015: ha ribadito che le donazioni effettuate in vita dal de cuius devono essere considerate ai fini della determinazione della quota di legittima, anche se dissimulate sotto forma di altri atti negoziali.
  • Cassazione Civile, Sez. II, Sent. n. 11496/2019: ha confermato che il diritto di chiedere la riduzione spetta ai soli legittimari e non può essere esercitato da altri eredi o creditori.
  • Cassazione Civile, Sez. II, Sent. n. 28626/2020: ha sottolineato che il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione, e non dalla scoperta della lesione da parte del legittimario.

Come si esercita l’azione di riduzione

L’azione di riduzione deve essere promossa mediante un’azione giudiziaria davanti al tribunale competente. Il procedimento prevede:

  1. La dimostrazione che la quota di legittima sia stata lesa;
  2. Il calcolo della massa ereditaria, tenendo conto delle donazioni fatte in vita dal de cuius;
  3. La richiesta di riduzione delle donazioni o dei legati testamentari in eccesso;
  4. L’eventuale restituzione dei beni o del loro controvalore da parte del donatario.

La riduzione avviene con un ordine ben preciso: prima si riducono le disposizioni testamentarie e, solo se non sufficienti, si passa alle donazioni.

Consigli utili

  • Valutare la situazione ereditaria per tempo: se si sospetta una possibile lesione della legittima, è bene analizzare le disposizioni testamentarie e le donazioni fatte dal defunto.
  • Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto successorio: l’azione di riduzione può essere complessa e richiede un’attenta valutazione della massa ereditaria e delle donazioni pregresse.
  • Evitare azioni tardive: essendo soggetta a prescrizione decennale, è importante agire tempestivamente.
  • Tentare una soluzione stragiudiziale: prima di intraprendere un’azione legale, può essere utile cercare un accordo con i beneficiari delle donazioni per evitare lunghi e costosi contenziosi.

L’azione di riduzione rappresenta un importante strumento di tutela per i legittimari, ma è fondamentale conoscerne le modalità di esercizio e i termini per non perdere il proprio diritto.

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