Demansionamento che cos’è e quando si può chiedere il risarcimento

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Con l’ordinanza n. 11586/2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – torna a pronunciarsi su un tema particolarmente rilevante nel diritto del lavoro: il demansionamento del lavoratore e il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della professionalità.

Il provvedimento, sebbene accolga parzialmente il ricorso del datore di lavoro, costituisce l’occasione per un’ampia ricognizione dei principi consolidati in materia. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa si intende per demansionamento e come viene inquadrato da un punto di vista legislativo.

Che cos’è il demansionamento

Il demansionamento, dal punto di vista lavorativo, si verifica quando un lavoratore viene assegnato a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti al suo inquadramento contrattuale o alle ultime effettivamente svolte.

In Italia, il demansionamento è regolato principalmente dall’articolo 2103 del Codice Civile, così come modificato dal Jobs Act (D.Lgs. 81/2015). Questa norma mira a tutelare la professionalità del lavoratore, garantendo che le sue mansioni siano coerenti con la sua qualifica e il suo percorso professionale.

Quando si configura il demansionamento

Si parla di demansionamento non solo quando il lavoratore è adibito a compiti di livello gerarchico o di responsabilità inferiore, ma anche quando gli vengono sottratti compiti qualitativamente rilevanti che facevano parte della sua mansione precedente, portando a un impoverimento delle sue capacità professionali.

I fatti oggetto della controversia

La Corte di Appello di Roma aveva riconosciuto ad una dipendente le differenze retributive derivanti dall’inquadramento superiore rispetto a quello formalmente assegnato e, per un periodo limitato (dal 7 novembre 2014 al 23 gennaio 2015), il danno da demansionamento in quanto la lavoratrice era stata adibita a mansioni inferiori.

La Corte quantificava equitativamente tale danno in una somma pari alla metà delle retribuzioni perse nel periodo in esame. Il datore di Lavoro proponeva ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la mancata prova del danno e l’errata attribuzione dell’indennità speciale prevista per il personale direttivo.

Il principio del “criterio trifasico” per l’inquadramento

La Cassazione conferma il principio, già consolidato, per cui il diritto all’inquadramento superiore si accerta mediante un procedimento articolato in tre fasi:

  • accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte;
  • individuazione delle qualifiche corrispondenti, secondo il contratto collettivo applicabile;
  • verifica della corrispondenza tra mansioni svolte e quelle proprie del livello rivendicato.

Viene ribadito che le prime due fasi comportano accertamenti di fatto, insindacabili in Cassazione se sorretti da motivazione congrua e logica.

Il demansionamento come inadempimento datoriale

Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto o successivamente assegnato.

L’assegnazione a mansioni inferiori costituisce un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che può dar luogo a: – danno patrimoniale, da perdita di professionalità o di chance; – danno non patrimoniale, per lesione della dignità e dell’identità professionale, in quanto diritto tutelato anche a livello costituzionale (art. 2 e 4 Cost.).

Tuttavia, come ribadito dalla Cassazione, tale danno non è in re ipsa, ovvero non si presume automaticamente: occorre una specifica allegazione e prova anche solo presuntiva dei fatti che ne rendano ragionevole l’esistenza.

L’onere della prova del danno

Il punto centrale dell’ordinanza n. 11586/2025 risiede nella riaffermazione di un principio chiaramente espresso da Cass. SS.UU. n. 6572/2006: il danno non si presume per il solo fatto del demansionamento, ma deve essere:

  • allegato in modo preciso dal lavoratore (es. durata del demansionamento, tipo di professionalità lesa);
  • provato, anche indirettamente o per presunzioni, purché con un minimo di elementi concreti.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto carente la motivazione della Corte d’Appello, che si era limitata a quantificare equitativamente il danno, senza indicare alcun elemento concreto, incorrendo così in un errore di diritto.

Conclusioni

L’ordinanza n. 11586/2025 conferma l’orientamento rigoroso della Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno da demansionamento. Il danno non si presume e non può essere risarcito sulla base di automatismi o mere formule equitative prive di fondamento fattuale.

L’interesse del provvedimento risiede:

  • nella puntuale ricognizione del criterio trifasico per l’inquadramento;
  • nel richiamo agli standard probatori in tema di danno patrimoniale e non;
  • nella sottolineatura della necessaria motivazione del giudice anche quando proceda alla liquidazione equitativa.

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