Il divorzio breve come funziona e come si ottiene

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Il divorzio è un tema che ha sempre suscitato forti emozioni e dibattiti in Italia, una nazione storicamente legata ai valori tradizionali e alla famiglia.

In caso di matrimonio concordatario (ad esempio quello Cattolico celebrato in Chiesa) il divorzio prende il nome di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché interviene soltanto sugli effetti civili del matrimonio e non sul vincolo religioso; in caso di matrimonio celebrato con rito civile in Comune, il divorzio prende il nome di scioglimento del matrimonio.

Negli ultimi decenni il paese ha assistito a importanti cambiamenti nella sua cultura e nella legislazione in materia di divorzio.

Uno di questi cambiamenti più significativi è stato senza dubbio l’introduzione del “divorzio breve” con la legge N. 55 del 6 maggio 2015, che ha aperto la strada a nuove prospettive sulle relazioni coniugali e ha influenzato profondamente la vita delle persone coinvolte.

Il divorzio breve è una procedura legale che consente alle coppie di mettere fine al loro matrimonio in un periodo di tempo significativamente inferiore rispetto ai tradizionali procedimenti di divorzio.

La legislazione italiana e il divorzio

In Italia, separazione e divorzio sono i due istituti del diritto di famiglia attraverso i quali è possibile decretare la fine di un matrimonio e dei suoi effetti giuridici, ad eccezione di quelli nei confronti dei figli (che permangono anche dopo lo scioglimento del matrimonio).

Mentre la separazione viene considerata come una fase momentanea di crisi coniugale, il divorzio consiste invece nella definitiva rottura del vincolo matrimoniale.

Tempi del divorzio breve

Prima di poter procedere con il divorzio è necessario aver ottenuto la separazione.

 A seguito di separazione giudiziale (o contenziosa) è possibile procedere con il divorzio breve decorsi 12 mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi in Tribunale.

In caso di separazione consensuale, ossia quando c’è stato un accordo dei coniugi omologato dal Tribunale, bastano solo sei mesi per ottenere il divorzio.

Oggi si parla comunemente di divorzio “breve” poiché, prima della riforma del 2015, i tempi erano di 3 anni per il divorzio a seguito di separazione giudiziale e di 12 mesi in caso separazione consensuale.

Cumulo della domanda di separazione e di divorzio

Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, la Riforma Cartabia (D. Lgs. 149/20229) ha introdotto il cumulo delle domande di separazione e di divorzio, ossia la possibilità che nell’atto introduttivo del procedimento di separazione personale si possa proporre anche domanda di divorzio, la quale diverrà procedibile decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16/10/2023 n. 28727, ha ritenuto ammissibile anche il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio, ossia la possibilità per i coniugi di presentare domanda cumulata di separazione consensuale e divorzio congiunto.

Tra la sentenza di separazione e quella di divorzio deve comunque sempre decorrere l’intervallo di sei mesi stabilito dalla legge.

Come funziona il divorzio breve

Il divorzio può essere ottenuto attraverso due procedure

1) mediante il deposito di un ricorso in Tribunale (la più frequente)

2)  tramite negoziazione assistita

In ipotesi di ricorso giudiziale, il divorzio può essere richiesto con domanda individuale o su domanda congiunta di entrambe le parti.

Nel primo caso si radica una procedura di divorzio contenzioso mediante deposito del ricorso presso il Tribunale territorialmente competente, il quale, dopo aver emesso gli eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse delle parti e dei figli, procederà ad istruire la causa ed emettere sentenza di divorzio, che chiude la procedura giudiziaria.

Nel caso di domanda congiunta, invece, la procedura ha un iter piuttosto veloce e spedito, in quanto a seguito del deposito del ricorso congiunto il Tribunale fissa l’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé (comparizione fisica che oggi può essere sostituita anche dal deposito di note scritte) e, verificato che gli accordi intervenuti tra le parti non siano in contrasto con gli interessi dei figli, omologa il divorzio con sentenza.

È possibile procedere con il divorzio anche con la negoziazione assistita, che consiste in una procedura in cui le parti, attraverso l’assistenza dei rispettivi avvocati, raggiungono un accordo bonario senza rivolgersi al Tribunale.

 La procedura varia a seconda della presenza o meno di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti:

– in caso di assenza di figli, l’accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita deve essere sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati;

– in caso di presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, il Pubblico Ministero, a cui va trasmesso l’accordo, lo autorizza solo se lo ritiene rispondente all’interesse dei figli. Qualora il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette al Presidente del Tribunale il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

Una volta autorizzato l’accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali.

Qualora i coniugi non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave, e non vi siano statuizioni economiche da adottare (ad esempio un assegno di divorzio) è possibile ottenere il divorzio anche davanti all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

Conclusioni

Il divorzio breve è una procedura legale che offre alle coppie una via più rapida per porre fine al loro matrimonio. Sebbene la procedura sia oggi più celere e veloce rispetto al passato, è importante considerare attentamente le implicazioni legali prima di intraprendere questa strada, trattandosi di una procedura che porta al definitivo scioglimento del matrimonio e del vincolo di coniugio, con tutti gli effetti che questo comporta.

La consulenza legale e il supporto professionale di un avvocato esperto in materia sono essenziali per garantire che questa delicata fase si svolga in modo equo e soddisfacente per tutte le parti coinvolte, risultando indispensabile qualora siano coinvolti dei figli minori o economicamente non autosufficienti, i cui diritti dovranno essere parimenti tutelati.

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